Se il papà non versa il mantenimento, anche i nonni materni possono essere chiamati a mantenere il nipote?
L’art. 316-bis c.c. prevede che, laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari. Si tratta di un’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato la difficoltà economica.
Il Tribunale di Velletri, a fronte del mancato versamento da parte di un uomo dell’assegno di mantenimento per il figlio minore fissato in sede di separazione consensuale, disponeva a carico dei nonni paterni ex art. 148 c.c. (attuale art. 316-bis c.c.) il versamento della somma di 200 euro mensili. La nonna, in proprio e per conto del marito deceduto nel frattempo, ha proposto opposizione, senza ottenere successo. La questione è giunta in Cassazione. Di particolare interesse, risulta il motivo con cui la nonna paterna lamenta il mancato accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nonna materna.
Secondo l’art. 316-bis c.c., norma che ha sostituito senza modifiche l’art. 1478 c.c., laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri. Aggiunge inoltre la Corte che, secondo la giurisprudenza, «l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli» (Cass. civ. 10418/2018; 19015/2011; 20509/2010; 3402/1995). Inoltre, è stato precisato che tale obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata che grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici. Ciò posto, non potendo configurarsi un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, questi possono essere chiamati in giudizio a concorrere al mantenimento dei nipoti. Nel caso di specie invece l’originario provvedimento ha imposto ai soli nonni paterni il mantenimento del nipote. Pur essendo passato in giudicato, si tratta di un provvedimento soggetto ad istanza di revisione per sopravvenuti motivi da parte di tutti gli interessati e dunque il giudice di merito ha erroneamente disatteso la richiesta della nonna paterna di estendere il contributo al mantenimento anche alla nonna materna per la mancata partecipazione di quest’ultima all’originario giudizio. La questione viene ritenuta meritevole di approfondimento e la Corte rinvia dunque la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblica udienza.
Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria, 17 ottobre 2022, n. 30368
– Fonte: Diritto e Giustizia
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