Interruzione del processo e legittimazione alla dichiarazione di estinzione
La Corte di Appello di Bari (sentenza n. 704/2024 depositata in data odierna), accogliendo la domanda della parte assistita dallo Studio Legale Mondelli, statuisce che
la parte non colpita dall’evento interruttivo può riassumere il processo interrotto, dopo il decorso del termine dall’evento interruttivo (o dalla sua legale conoscenza), al solo fine di vederne dichiarata l’estinzione, e ciò anche al fine di potere conseguire gli effetti di cui all’art. 338 c.p.c., con la formazione del giudicato.
Inoltre, la corte riafferma il principio consolidato per cui la dichiarazione del procuratore costituito dell’evento interruttivo è idoneo a produrre, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 2, l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione e che il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene tale dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti.
Sulle spese, tuttavia, dispone che restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all’art. 310, co. 4, c.p.c. che regola l’estinzione del processo, non potendo darsi seguito al principio di soccombenza sostanziale e/o virtuale.
Sulla finalità dell’Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cpc.
Sulla finalità dell’Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cpc., il Tribunale di Foggia, accogliendo l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, assistita dallo Studio Legale Mondelli, ha statuito, dopo avere riaffermato la preminente finalità conciliativa dell’Istituto, che sia invece imprescindibile – tanto da configurarsi quale presupposto essenziale del ricorso – la valutazione del fumus, da individuarsi avendo presente la doppia anima (conciliativa, in via principale, ed istruttoria, in via sussidiaria).
Il compenso dell’avvocato: competenza
Il Giudice di Pace adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall’art. 28 ln 794/1942 e regolate dal rito di cui all’art. 14 d.lgs. N. 150/2011. Un avvocato ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di pace che ha rigettato per incompetenza la richiesta di liquidazione dei compensi professionali inerenti alcune procedure monitorie intraprese presso quello stresso ufficio in qualità di codifensore.
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