“Sulla causa del contratto di mutuo” Tribunale di Foggia – Sentenza n. 332/2024
Il Tribunale di Foggia con Sentenza n. 332/2024 rigetta la domanda di nullità di un contratto di mutuo con destinazione delle somme finalizzate a ripianare pregresse situazioni creditorie, ritenendo che tale elemento non sia idoneo a configurarsi parte costituente della causa contrattuale, così da non potersi delineare la diversa figura giuridica del mutuo di scopo.
Allo stesso tempo, esclude il ricorrere di una potenziale simulazione così come la censurata ipotesi di nullità.
Si riporta qui di seguito il dictum motivazionale che, di fatto, accoglie la difesa sostenuta da questo studio:
“La causa concreta del mutuo si concretizza nella dazione di una somma, il cui utilizzo ben può essere preordinato dalle parti a soddisfare precedenti partite debitorie, anche per dilazionarne il termine di scadenza controbilanciato da nuove garanzie, senza che questo entri nella causa in senso oggettivo fino a qualificare il contratto quale vero e proprio “mutuo di scopo”.
Deve escludersi che una simile operazione sia affetta da nullità per illiceità della causa, oppure da simulazione.
Tra l’altro, la nullità del contratto può essere pronunciata qualora il contratto violi norme imperative ed inderogabili concernenti la validità del contratto e non già norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti; in tal guisa, l’eventuale scorrettezza dell’operazione compiuta dalla banca, consistita nel ripianamento di un debito del debitore a mezzo di concessione di un nuovo credito non è idonea a determinare la nullità del contratto di mutuo, perché ad essere stata violata sarebbe, al più, una norma di comportamento e non una norma di validità del contratto.”