Mamma o papà? In tema di affidamento l’ascolto del minore deve essere garantito.
La Corte d’Appello di Firenze disponeva l’affido esclusivo di un minore presso il padre, con diritto di visita della madre in forma protetta, per una prima fase, poi ove ritenuto possibile dai servizi territoriali, in forma libera.
La decisione era fondata sulla ritenuta incapacità genitoriale della madre che aveva ostacolato in tutti i modi la frequentazione del minore con il padre ostacolando le visite; la donna ha proposto ricorso in Cassazione.
Il primo motivo di ricorso risulta decisivo: la madre lamenta infatti il mancato ascolto della volontà del minore da parte della Corte territoriale essendo egli capace di discernimento, con lesione del suo diritto ad essere ascoltato a tutela del suo interesse primario.
La madre aveva infatti richiesto nuovamente la sua audizione in appello, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica, perché si potesse tenere conto della volontà del minore in relazione al collocamento presso uno dei due genitori. La Corte territoriale però ha rigettato la richiesta.
Risulta dunque violato il principio giurisprudenziale secondo cui «in tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento» (Cass. civ. 9691/2022).
Il Collegio precisa che «l’omissione dell’audizione nel giudizio di secondo grado non è sanata dal precedente ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di crescita quale quella dai sette ai nove anni. Il minore, nel giudizio di secondo grado si è trovato in una fase più prossima alla soglia legale della presunzione di discernimento. Ne consegue che a fronte della prospettiva, poi realizzatasi di un cambiamento di vita così radicale, il minore doveva essere ascoltato anche per comprendere le ragioni del suo comportamento verso il padre, per poter meglio valutare l’esistenza e l’entità di condizionamenti e pressioni esterne sui suoi intendimenti»
Il ricorso trova così accoglimento con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d’Appello Toscana.
(Cass. civ., sez. I, ord., 3 marzo 2023, n. 6503).
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