Matrimonio troppo breve? No al mantenimento (Cass., Sez. I civ., Ord. 5 agosto 2024 n. 21955)
In materia di separazione personale dei coniugi, la durata estremamente breve del matrimonio deve essere valutata, sia ai fini della spettanza dell’assegno di mantenimento, sia ai fini della sua quantificazione.
In particolare, non spetta l’assegno divorzile in funzione assistenziale qualora la breve durata del matrimonio non abbia consentito l’effettiva realizzazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 1 L. 898/1970, l’essenza stessa del matrimonio, in difetto, altresì, di una convivenza continuativa ed effettiva.
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso principale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che ha riconosciuto al coniuge richiedente il diritto di percepire l’assegno di divorzio in funzione assistenziale, senza tener conto che tra i coniugi non vi era mai stata alcuna coabitazione e comunione di vita materiale e spirituale durante il brevissimo periodo di matrimonio (venticinque mesi).
La Suprema Corte ricorda che, in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell’assegno come previsto dall’art. 5 L. 898/1970, ma non anche sul riconoscimento dell’assegno divorzile, tranne i casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale in ragione della stretta interdipendenza con i motivi accolti, la decisione impugnata viene cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame e per la statuizione sulle spese di giudizio, anche di legittimità.